Da gennaio 2015: IVA per i contenuti digitali

Dal 1° gennaio 2015, alcune norme di legge hanno subito cambiamenti fondamentali, che hanno un impatto sull'industria dell'e-commerce. Gli operatori dei negozi online che offrono prodotti digitali come eBook, film e applicazioni devono adeguare i prezzi e le fatture e rispettare le nuove normative in materia di imposte sulle vendite. La normativa ha portato a enormi cambiamenti nella contabilità, nell'indicazione dei prezzi e nel calcolo dell'IVA. Le piccole imprese e i rivenditori di contenuti digitali attivi a livello internazionale sono particolarmente interessati dalla normativa.

Imposta sul valore aggiunto per i contenuti digitali

Dal 1° gennaio 2015 sono cambiate diverse disposizioni di legge. Si tratta della riscossione dell'imposta sulle vendite per i prodotti digitali. I gestori di negozi online devono essere pronti ad adeguare di conseguenza le loro fatture e i prezzi. I contenuti digitali come eBook, applicazioni e film devono ora essere soggetti all'IVA. Le norme di legge riguardano solo i negozi online e le aziende che vendono contenuti digitali ai consumatori, ovvero ai clienti privati. I contenuti digitali venduti alle aziende non sono coperti dalla nuova normativa. Anche i negozi online che si limitano a spedire la merce ma non vendono contenuti digitali non devono preoccuparsi di questo dal punto di vista del diritto fiscale. Il campo di applicazione del regolamento è limitato ai "servizi forniti per via elettronica". Secondo la legislazione dell'UE, per "servizi forniti elettronicamente" si intendono quei servizi che vengono forniti attraverso una rete di dati, ma solo con un coinvolgimento umano minimo. Esempi tipici dei marketer digitali sono gli hoster web, i servizi di streaming, le banche dati online, i portali di film e musica e i venditori di eBook e foto digitali. L'ambito di applicazione comprende anche le piattaforme di vendita online. Sono esclusi i servizi mediati via Internet. Le persone che utilizzano Internet solo come "mezzo di trasmissione" per i loro servizi non rientrano nel campo di applicazione della nuova normativa.

I cambiamenti fondamentali

Le nuove norme in materia di fatturato e imposta sul valore aggiunto si applicano a tutta l'Unione Europea. Tutti i rivenditori all'interno dell'UE devono pagare l'imposta sulle vendite al paese da cui proviene il cliente in questione. Ad esempio, l'IVA deve essere pagata in Italia se il cliente vive in Italia ma ha acquistato i suoi prodotti in Germania. Lo stesso vale naturalmente anche nel caso opposto. Molti negozi online o consumatori non conoscono la differenza tra IVA e imposta sulle vendite. Non c'è da stupirsi: non ce n'è nessuna. Entrambi i termini si riferiscono alla stessa imposta. Colloquialmente, si intende sempre la stessa cosa. Dal punto di vista giuridico, il termine "imposta sulle vendite" è più appropriato, poiché la legge si chiama "Umsatzsteuergesetz". A livello UE, il termine "IVA" è più appropriato, poiché all'interno dell'UE esiste la "direttiva sul sistema dell'IVA", che costituisce la base della legge tedesca sull'IVA. A seguito dei cambiamenti legali, i distributori di contenuti digitali devono affrontare le normative fiscali degli Stati nazionali all'interno dell'UE. In pratica, le modifiche della legge fiscale possono essere attuate con una certa facilità. Per la dichiarazione anticipata dell'imposta sulle vendite, i commercianti online possono compilare un modulo presso l'ufficio delle imposte. Il presente modulo inoltra la dichiarazione anticipata dell'imposta sulle vendite/acquisti direttamente agli uffici fiscali competenti degli Stati membri. L'aspetto interessante è che il commerciante online paga l'imposta sulle vendite solo all'ufficio delle imposte in Germania. Tuttavia, deve specificare l'aliquota fiscale applicabile in altri Paesi dell'UE. I commercianti online intelligenti dovrebbero scoprire esattamente quali sono i requisiti dei rispettivi paesi. Il diritto nazionale dei rispettivi Stati membri può offrire notevoli agevolazioni fiscali.

Particolarità del nuovo regolamento

I distributori di contenuti digitali dovrebbero esaminare attentamente le nuove regole. Ci sono alcuni dettagli: In caso di mancato o errato pagamento dell'IVA, potrebbero essere previste notevoli sanzioni. Da un punto di vista teorico, è possibile che i commercianti online di contenuti digitali siano soggetti all'obbligo di segnalazione in diversi Stati membri dell'UE. In caso di eventuali segnalazioni errate, di mancato pagamento o di ritardo, si applicheranno le disposizioni della legislazione fiscale nazionale. In molti paesi si applicano sanzioni molto più severe. In determinate circostanze, i trader online possono comportarsi in modo scorretto a causa di una mancanza di informazioni, che può portare a pesanti multe. Attraverso la cosiddetta assistenza amministrativa, le imposte inadempienti che si verificano nei paesi dell'UE possono essere riscosse tramite le autorità tedesche. Le nuove norme fiscali per le piccole imprese hanno un significato particolare. Questi non devono pagare l'imposta sulle vendite in Germania, a condizione che non generino più di 17.500 euro. Tuttavia, il regolamento sulle piccole imprese si applica solo all'interno della Germania e non a tutta l'Unione Europea. Ciò è stato deciso dalla Corte di giustizia europea in una sentenza storica. Di conseguenza, alcune piccole imprese non distribuiscono più i loro contenuti digitali all'estero. Altrimenti dovrebbero pagare l'IVA e ricorrere a una procedura complessa per il pagamento dell'IVA. Dal 1° gennaio 2015 gli operatori di portali o app store devono registrarsi e pagare l'IVA su tutte le vendite ai consumatori. Ciò non impedisce loro di agire esclusivamente come intermediari. Pertanto, tutti i contratti, le fatture e i progetti del portale devono essere selezionati con estrema attenzione. Gli operatori dei portali che mediano contenuti digitali provenienti da paesi terzi dovrebbero quindi ottenere informazioni precise.

Preventivi sui prezzi delle presenze su Internet

La nuova normativa fiscale comporta molti cambiamenti. Poiché l'imposta sulle vendite è calcolata in modo diverso negli Stati membri dell'UE, la relativa sito web le aliquote fiscali nazionali devono essere indicate. All'interno dell'UE, è obbligatorio indicare i prezzi per i consumatori finali, IVA inclusa. Non è permesso elencare separatamente il prezzo e l'IVA. In particolare, dichiarazioni come "prezzo più IVA" sono vietate e possono comportare avvertimenti o sanzioni. Pertanto, i prezzi finali devono sempre essere adattati agli acquirenti degli Stati membri dell'UE interessati. La visualizzazione dinamica delle rispettive aliquote IVA è un problema che deve essere risolto. Idealmente, la presenza su Internet dovrebbe essere adattata individualmente dai programmatori. Problematico è il fatto che le impostazioni della lingua o Indirizzi IP non può indicare in modo affidabile da quale paese proviene un cliente. Sarebbe possibile avere un'indicazione uniforme di un prezzo che includa l'IVA. Tuttavia, a causa delle diverse aliquote fiscali degli Stati nazionali, ciò porterebbe a profitti che variano da uno Stato all'altro. La formazione del reparto contabilità è molto più complessa. Nei loro calcoli devono tenere conto delle diverse aliquote IVA, il che comporta un aumento del carico di lavoro. Naturalmente le tasse devono essere sempre presentate e pagate correttamente. Alcuni Stati, come l'Italia, richiedono che le fatture dei consumatori siano dotate di un codice fiscale privato per il calcolo dell'IVA. Le nuove norme di legge hanno suscitato il malcontento di molti gestori di negozi. I cambiamenti, apparentemente di minore entità, colpiscono le piccole imprese e i distributori di contenuti digitali in modo estremamente forte a livello internazionale e pongono le loro strutture informatiche di fronte a molte sfide. Carico di lavoro e Costi sono così elevate che i piccoli gestori di negozi hanno deciso di limitare le loro attività commerciali. Ciò è stato fatto in considerazione del fatto che le possibili sanzioni devono essere evitate attraverso transazioni realizzate in modo non corretto.

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