Se un crash del server porta al fallimento di un sito webil fornitore di hosting web deve pagare i danni se non è riuscito a creare copie di sicurezza o ad effettuare i backup. L'ammontare dei danni dipende dall'"età" del sito web.
Nella sentenza del 22.07.2014 (Az. 22 O 102/12) il Tribunale regionale di Duisburg tiene conto dei webhosters. Devono inoltre effettuare il backup dei siti web che gestiscono, anche se questo non è stato espressamente concordato.
Il caso
Nel 2006 l'attore ha fatto realizzare un sito web per oltre 5.000 euro. A metà del 2011 ha commissionato all'attuale imputato il web hosting e ha pagato 24 euro al mese per questo. L'imputato, a sua volta, ha commissionato un subappaltatore. A metà del 2012, il subappaltatore ha subito un crash del server, che ha fatto sì che il sito web del querelante non funzionasse più. L'attore ha chiesto all'imputato di ripristinare il sito. L'imputato ha dichiarato che si stava tentando di Dati per salvare, il risultato è stato quello di aspettare. In effetti, la riattivazione del sito non è riuscita perché non era stato creato alcun backup e quindi non era possibile un ripristino dei dati.
L'attore ha ritenuto che si trattasse di una violazione del dovere di diligenza da parte del proprio partner contrattuale e lo ha citato in giudizio per un risarcimento danni di oltre 8.000 euro, di cui circa 5.500 euro per la realizzazione di un nuovo sito web e 500 euro mensili di risarcimento per il mancato utilizzo.
La convenuta ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che il contratto di accoglienza non prevedeva l'obbligo di fare copie di riserva o di effettuare copie di riserva corrispondenti. Inoltre, alcuni dati del vecchio sito web erano ancora disponibili, il che avrebbe potuto ridurre lo sforzo necessario per creare un nuovo sito. L'attore non aveva fatto alcuna indagine al riguardo e aveva quindi violato il suo obbligo di mitigare i danni.
Salvataggio dei dati come obbligo accessorio contrattuale
L'LG Duisburg si è pronunciato a favore della ricorrente. Tra le parti era stato stipulato un cosiddetto contratto di host-provider. Questo contiene aspetti relativi al servizio, al noleggio e al contratto di lavoro. La protezione dei dati utilizzati è di notevole importanza per l'utente. Pertanto, era un obbligo secondario dell'host web di adottare le necessarie misure di protezione dei dati, che potevano essere effettuate tramite copie di sicurezza o backup. A questo proposito, il web host ha un dovere di conservazione e di cura. Non è stato quindi necessario un accordo esplicito sulla protezione dei dati. E la società convenuta deve anche accettare la colpa per la colpa del suo subappaltatore, dove si è verificato il crash del server.
La ricorrente ha inoltre quantificato il suo danno in termini concreti. Non vi è stata violazione dell'obbligo di minimizzare i danni, in quanto la convenuta avrebbe dovuto dichiarare di propria iniziativa che disponeva ancora di file di dati.
Da tutto ciò consegue che il richiedente ha diritto ad un risarcimento.
detrazione "nuovo per vecchio" anche per i siti web
Tuttavia, il Tribunale regionale ha ritenuto che l'importo della domanda di risarcimento danni sia significativamente inferiore a quello dell'attore, al quale sono stati assegnati solo 1.264,51 euro.
È stata effettuata una cosiddetta deduzione "nuovo per vecchio", come viene applicata anche ai veicoli danneggiati in incidenti. Nel valutare l'ammontare del danno, il tribunale si è basato sulle dichiarazioni di un esperto che ha dichiarato che la vita media utile di un sito web è di 8 anni. Ciò non è stato contraddetto dall'argomentazione della querelante secondo cui avrebbe voluto utilizzare il "vecchio" sito web per un periodo di tempo illimitato. È ovvio che il querelante avrebbe commissionato la creazione di un nuovo sito web in una data futura anche se il precedente non fosse stato distrutto.
Il Tribunale Regionale ha completamente negato alla ricorrente il risarcimento per la perdita dell'uso perché non aveva presentato e dimostrato alcun fatto che fornisse "prove tangibili sufficienti" per la valutazione della perdita dell'uso.
La sentenza non è definitiva. Secondo la sua stessa dichiarazione, la ricorrente ha presentato ricorso in appello, cosicché il tribunale regionale superiore di Düsseldorf dovrà occuparsi della questione in seguito.